La scelta dei suoi componenti (ogni sezione deve avere un presidente ed almeno 5 membri), tutti dotati di adeguata professionalità, avviene su deliberazione del Consiglio nazionale CONI e su proposta della Giunta: tuttavia, al fine di rafforzare i caratteri di terzietà, autonomia e indipendenza degli organi di giustizia è stata istituita una Commissione di garanzia (art. In Italia è eleggibile a deputato ogni elettore che, nel giorno delle elezioni, abbia compiuto i 25 anni di età, salvi i casi di ineleggibilità e incompatibilità. 48); l’adozione di provvedimenti cautelari (art. Nel corso del 2014 sono state approvate dal CONI importanti riforme in materia di giustizia sportiva, mediante la creazione di un unico organo giustiziale nazionale (il Collegio di Garanzia), una Procura Nazionale dello sport, e attraverso l’emanazione di un corpo normativo unitario sul processo interno a tutte le Federazioni sportive denominato Codice di giustizia sportiva. 4 La prima precedente all’entrata in vigore del d.l. La riforma attuata nel 2008 fu dettata dalla esigenza di correggere alcune asimmetrie rinvenute nel procedimento arbitrale, vale a dire la presenza di una fase di conciliazione preventiva obbligatoria, da alcuni ritenuta assolutamente inutile10 (se con la Camera l’arbitrato era solo eventuale, in quanto subordinato all’esito della conciliazione, con il TNAS la conciliazione faceva parte integrante del procedimento giustiziale). III quater, 19.11.2013, n. 9993 in tema di elezione degli organi di una federazione sportiva e del suo commissariamento. L’articolazione interna alle Federazione del sistema di giustizia prevede due diversi percorsi, in relazione alle materie trattate, ed in ogni caso con applicazione rigorosa ed inderogabile del doppio grado di giudizio di merito: il Giudice sportivo nazionale, i giudici sportivi territoriali (le cui competenze sono intuitivamente differenziate in base alla dimensione nazionale o territoriale delle competizioni) e la Corte sportiva di appello per tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare la loro regolarità (ivi compresa quella degli impianti), l’omologazione dei relativi risultati, i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara (si tratta quindi della cd. Lazio di inammissibilità dei ricorsi prima dell’esaurimento dei gradi di giustizia sportiva 73 3.2 Un sistema alternativo: la richiesta di misure cautelari alla Camera di conciliazione e al … Lo strumento di armonizzazione del sistema di giustizia sportiva è stato individuato nel relativo Codice, entrato in vigore il 12.6.2014 (quindi prima della sua definitiva approvazione) che dovrebbe essere prontamente recepito negli ordinamenti federali (art. Orario … Cambiano I Gradi Di Giudizio Della Giustizia Sportiva - inviati in Juventus Forum: 12 bis St.) è qualificato come organo di ultimo grado della giustizia sportiva, cui è demandata la cognizione delle controversie decise in via definitiva in ambito federale, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l’irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a 90 giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro: il ricorso è ammesso avverso tutte le decisioni emesse dagli organi di giustizia. Il Collegio di Garanzia dello sport (art. ◆ La crisi del sistema-giustizia nasce anche dall’incertezza... Membro della Camera dei deputati. Calciopoli, il Collegio di garanzia del Coni: "Esauriti i gradi della giustizia sportiva" Rese note le motivazioni dell'inammissibilità del ricorso Juventus dello scorso novembre 08 gennaio 2020 Come tale il lodo, ove incidente su interessi legittimi, è soggetto all’ordinario giudizio di legittimità del giudice amministrativo. 2, d.l. 138 - Giudice competente e gradi di giudizio Art. Il primo esempio di tale tendenza risale al 2001 mediante l’istituzione della Camera di Conciliazione e Arbitrato dello Sport presso il CONI (CCAS): ilmodello preso come riferimento era quello del Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna8, nonché alcune esperienze nel nostro ordinamento interno (la camera arbitrale per i contratti pubblici e la camera di conciliazione ed arbitrato per la CONSOB), sicché la Camera non decideva direttamente le controversie, ma gestiva un elenco di arbitri chiamati alla pronuncia del lodo. Inoltre l’art. 73 e succ. Non appare possibile tracciare profili problematici della nuova disciplina, dal momento che la sua recentissima entrata in vigore non ha comportato l’emersione di questioni giuridiche di rilievo. 9 A seguito della determinazione delNuovo sistema di giustizia sportiva del CONI ai sensi degli artt. In senso più ristretto e tecnico, l’insieme delle sentenze e delle decisioni attraverso cui gli organi giudicanti di uno Stato interpretano le leggi applicandole ai ... diritto Provvede all’aggiornamento? “pregiudiziale sportiva”, cioè che si può adire il giudice statale solo dopo «esauriti i gradi della giustizia sportiva» (i c.d. 15 Sulla decisione del TAR, unica in ordine alla natura giuridica del lodo TNAS, v. le note critiche di Basilico, A.E., La natura del giudizio dinanzi al Tnas. int., 2014, 2, 542 ss., con nota di Romano, V.C., Nullità di clausole compromissorie negli arbitrati sportivi per squilibrio strutturale dei contraenti. © Centro Sportivo Italiano - Presidenza Nazionale - Via della Conciliazione, 1 – 00193 Roma St., sez. Web Project by goNet s.r.l. In generale l’aspetto positivo di un Codice risiede proprio nella sua natura, di strumento unificante e razionalizzante di un sistema definito: e, sebbene la codificazione processuale della giustizia sportiva sia stata avversata da alcune Federazioni di peso20 (soprattutto in relazione alla potenziale minaccia all’autonomia federale rappresentata dai poteri della neonata procura nazionale presso il CONI, cui si deve aggiungere, asimmetricamente, lo sforzo organizzativo delle Federazioni minori per dotarsi di organi di giustizia coerenti con le previsioni del Codice), l’obiettivo di armonizzazione del sistema, e l’idea di compiutezza che lo ispira, sembra essere stato raggiunto. 21 Con una sorprendente decisione del Landgericht München I - Zivilkammer, 26.2.2014, caso n. 37 O 28331/12, è stata considerata affetta da nullità la clausola compromissoria sportiva sottoscritta da un’atleta in quanto non liberamente accettata in ragione dello squilibrio strutturale dovuto alla posizione di monopolio delle federazioni sportive, in Riv. 47) pari a 40 giorni prorogabili al massimo per due volte. Formazione - scuola tecnici - scuola dirigenti, Collegio nazionale dei revisori dei conti, Tesseramento, affiliazione, assicurazione, DOAS Documentazione Online Attività Sportiva. 3. 7 Incidevano sul sistema dell’autodichia anche i Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni sportive nazionali, Delib. 7, co. 2, lett. dir. Dice che si può andare solo dopo aver esaurito i gradi di giustizia sportiva. Art. amm., 2014, 6, 647 ss. Questo nuovo impianto normativo, che si innesta in un quadro di relazioni consolidato tra giustizia domestica e giurisdizione statale, non risolve comunque tutti i problemi che riguardano l’ordinamento sportivo nell’esercizio della propria autodichia. Le infrazioni che riguardano l'attività agonistica sono giudicate: a) in primo grado, dal Giudice sportivo territoriale presso i Comitati regionali, provinciali e locali; b) in secondo grado, dalla Corte sportiva di appello territoriale che giudica avverso le decisioni di primo grado del Giudice sportivo. St., sez. ec. 5 Codice: ma le Federazioni possono anche avvalersi della Commissione di Garanzia del CONI), con l’aggiunta di poteri disciplinari (dal richiamo alla rimozione) verso i membri degli organi di giustizia nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, di grave negligenza nell’espletamento delle funzioni, o per altre gravi ragioni. nuova via della setale f. Nel linguaggio giornalistico, via di collegamento tra la Cina e i Paesi dell’Ovest, con particolare riferimento alle relazioni economiche e agli scambi commerciali... sistema-giustizia (sistema giustizia), loc. I-ter, 14 ottobre 2016 n. 10308] Pubblicato il 27-10-2016 da Armando Argano novembre 9, 2016. Il quadro complessivo della giustizia sportiva al momento della riforma del 2014 si presentava quindi connotato da un tasso di autonomia delle Federazioni nella definizione dei profili organizzativi e procedimentali della cognizione giustiziale interna nei limiti dell’applicazione dei principi di giustizia sportiva emanati dal CONI; e dalla previsione di un sistema ridotto ad unità in base ad un complesso meccanismo duale di sindacato finale, distribuito tra due diversi organi esofederali, le cui competenze erano state individuate in base ad una ripartizione per materie compromettibili (il TNAS) o di tipo residuale (l’Alta Corte di Giustizia); del tutto estraneo al plesso giustiziale così inquadrato era il sistema punitivo in materia antidoping, attribuito direttamente alla competenza del Tribunale Nazionale Antidoping istituito presso il CONI (e quindi giudice unico per tutti i soggetti dell’ordinamento sportivo), rimasto infatti intoccato dalle vicende modificative di cui ci si occupa in questa sede. Una particolarità molto importante del nostro sistema di giustizia sportiva, quindi, sta nel fatto che, ad esempio, per l’attività locale il primo grado si compone di un doppio step che, nella pratica, significa la pronuncia di un doppio giudizio da parte degli organi territoriali giudicanti. Considerazioni critiche e problemi aperti, in Giorn. La definizione dei principi di giustizia sportiva e la loro efficacia interna era assicurata dal richiamo ai poteri di vigilanza del CONI in sede di approvazione dei singoli regolamenti federali7: la tenuta complessiva dei sistemi di giustizia sportiva era quindi garantita, sul piano dei principi, dalla definizione di rapporti (di stampo prettamente pubblicistico) tra CONI e Federazioni, in applicazione della vigilanza del primo sulle seconde, ed in base a poteri di approvazione delle relative disposizioni interne; quanto alla struttura degli organi, ed alla presenza di uno o più gradi di merito di giustizia, ogni Federazione era libera di conformarsi, anche in relazione alle proprie specificità, all’indirizzo del CONI. 13 ter St.), che opera in piena indipendenza ed autonomia di giudizio e di valutazione, con il compito di indicare alla Giunta Nazionale i nominativi dei membri che dovranno essere nominati negli organi di giustizia. 39): in caso di sentenza penale irrevocabile di condanna essa ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell’affermazione che l’imputato lo ha commesso, mentre la sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare nei confronti dell’imputato quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso (resta comunque ferma l’autonomia del procedimento disciplinare sportivo). C.N. 8 Sul quale v. Casini, L., Il tribunale Arbitrale dello sport, in Riv. 12, 12 bis e 12 ter dello Statuto del CONI, deliberato dal Consiglio Nazionale il 28.2.2008 ed approvato con d.m. Il sistema delle norme sulla giurisdizione dell’art. di Francesco Cardarelli - Chi opera nell’ambito della giustizia sportiva ha realmente una formazione adeguata per ricoprire il ruolo di giudice sportivo? E in che modo? • Tempi certi, abbreviati e uniformi tra le federazioni, sia per lo svolgimento delle indagini che per l’adozione delle deisioni: - Corso della Resistenza, 23 - 20821 Meda (MB) Tel. dir. L’arbitrato sportivo, libero od irrituale, non si sostituisce alla giustizia resa dagli organi giudiziari dello Stato, ma sfocia in un atto (il lodo) avente natura di provvedimento amministrativo, espressivo della volontà ultima dell’ordinamento sportivo, conseguente all’esaurimento dei vari gradi interni di gravame. III ter, 3.11.2008, n. 9547). l) dello Statuto C.O.N.I., con deliberazione n. 258 dell’11 giugno 2019 Il sistema di nomina dei membri degli organi di giustizia continua quindi ad essere ispirato al modello TAS: tuttavia le garanzie di terzietà e di indipendenza dei giudici sportivi, che appaiono tutelate in primo luogo dai procedimenti di nomina, sono temperate dal fatto che la(e) Commissione(i) di garanzia ha solo funzioni istruttorie e propositive, spettando la decisione finale agli organi di governo del CONI e delle Federazioni. C.N. Accanto alle funzioni giustiziali il Collegio esercita anche funzioni consultive (a favore del CONI e delle Federazioni): ciò richiede una articolazione in sezioni (cinque, ai sensi dell’art. I principi di giustizia sportiva (emanati per la prima volta nel 2003, modificati nel 2007 e, prima della riforma del 2014, nel 20106) riguardavano gli scopi del sistema giustiziale, in conformità all’art. 58). Distribuito da: Option Distribution Srl - +39 06 97.60.62.06 - info@option.it. III, 27.11.2013, n. 10158: lo stesso giudice delle leggi ha posto in rilievo che la mancata praticabilità della tutela impugnatoria non toglie che le situazioni di diritto soggettivo o di interesse legittimo siano adeguatamente tutelabili innanzi al giudice amministrativo mediante la tutela risarcitoria: la domanda volta ad ottenere non la caducazione dell’atto, ma il conseguente risarcimento del danno, deve essere proposta innanzi al giudice. Con la riforma del 2008 è stata ripartita la competenza della Camera tra due nuovi organi, essendo riservata all’Alta Corte la delibazione in ordine alle controversie di notevole rilevanza e quelle aventi ad oggetto diritti indisponibili (oltre all’esercizio della funzione consultiva), al TNAS quella delle controversie già oggetto dell’arbitrato camerale ove previsto dagli statuti o dai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali (la sussistenza della clausola compromissoria era quindi presupposto essenziale della competenza del TNAS). Le ragioni sopra richiamate hanno comportato la definizione di un nuovo quadro giustiziale (a partire dalle modifiche dello Statuto CONI, approvato definitivamente l’11.6.2014): sotto il profilo strutturale attraverso l’istituzione di nuovi organi; sotto il profilo ordinamentale attraverso l’emanazione di un Codice di giustizia sportiva (previsto dall’art. Come? Una significativa sistematizzazione riguarda la definizione dei rapporti con le decisioni dell’autorità giudiziaria statale (art. (con devoluzione della giurisdizione esclusiva a favore TAR Lazio titolare di una competenza funzionale inderogabile). federale e non altrimenti impugnabili esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia: i poteri decisori sono quelli propri di un giudizio di cassazione, prevedendosi l’alternativa tra la riforma senza rinvio della decisione impugnata, ovvero del rinvio all’organo di giustizia federale competente che in diversa composizione, dovrà pronunciarsi entro 60 giorni applicando il principio di diritto dichiarato dal Collegio18: nell’esercizio di funzioni giustiziali il Collegio è quindi titolare di un potere simile a quello esercitato da una suprema corte di legittimità, con poteri che escludono un nuovo sindacato di merito sulla medesima questione. V, 17.6.2014, n. 3983), nella quale è stato precisato che la natura arbitrale del giudizio davanti al Tnas – e, a priori, la validità per l’ordinamento generale delle clausole compromissorie o dei compromessi che lo prevedano – è ulteriormente avvalorata dal fatto che nelle controversie riguardanti i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive non viene in rilievo alcuna posizione avente la consistenza di interesse legittimo. III quater, 5.3.2013, n. 2341, che ha confermato, sui limiti che il sindacato del giudice di legittimità incontra quando è chiamato a pronunciare sul decisum della Camera di conciliazione, le conclusioni alle quali la giurisprudenza amministrativa era pervenuta nel tempo (Cons. Così posto l’ambito della giustizia sportiva, anche in relazione ai suoi rapporti con la giustizia statale, sino alla recente entrata in vigore del nuovo Codice di giustizia sportiva l’articolazione dell’autodichia rispondeva ad un generale principio di autonomia organizzativa delle singole Federazioni (sicché, più che di un sistema unitario si sarebbe dovuto parlare di una pluralità differenziata di modelli organizzativi di tutela interna): con un vincolo rappresentato, quanto alla struttura e al contenuto delle relative decisioni, solamente dai principi generali emanati dal CONI quale ente esponenziale dell’ordinamento settoriale. 11 Frosini, T.E., L’arbitrato sportivo, cit., 20. applicando alla procura federale uno dei procuratori nazionali anche in sede dibattimentale. Il Codice presenta numerose novità rispetto alla varietà dei singoli procedimenti di giustizia declinati dalle Federazioni nazionali. L’art. Calciopoli, esauriti i gradi della Giustizia Sportiva: lo scudetto resta all’Inter. Appena ho approfondito la questione mi sono reso conto della fondatezza delle ragioni della società, ma anche della difficoltà costituita dalla necessità di superare due gradi di giustizia sportiva negativa. 117-121 e artt. A questo punto sorgono tre importanti riflessioni: (per una completa descrizione cfr. 12 St., non a caso rubricato come “sistema di giustizia sportiva”). L’articolo tratta del vincolo della pregiudiziale sportiva, che obbliga i soggetti ad esaurire prima tutti i gradi della giustizia sportiva e solo a conclusione dei procedimenti interni consente di rivolgersi al giudice dello Stato, sempre che lo stesso abbia giurisdizione. C.F. 6, co. 4, del nuovo statuto), approvato il 15.7.2014; quale dispositivo di chiusura, l’emanazione di nuovi principi di giustizia sportiva, approvati in pari data. Le Zebre sono tranquille, soprattutto per l’evidenza di non aver ingaggiato l’attaccante uruguaiano, avendo infine virato sull’ex Alvaro Morata. Con la locuzione giustizia sportiva si individua generalmente un sistema costituito da un impianto normativo (statuti e regolamenti) e da organi interni ai soggetti organizzati dell’ordinamento sportivo funzionali all’esercizio dell’autodichia, sia per la risoluzione di controversie tra atleti, società sportive e Federazioni, sia per la repressione di violazioni delle norme ordinamentali commesse dagli associati e conseguente applicazione di sanzioni. Gli unici elementi di differenziazione sono costituiti dai provvedimenti di clemenza (grazia, amnistia ed indulto) e dalla clausola compromissoria (che deve essere prevista negli statuti e regolamenti federali, allo scopo di consentire ai tesserati ed affiliati di accettare la giustizia sportiva come disciplinata dal relativo ordinamento): poiché entrambe le materie non sono disciplinate dal Codice, se ne ricava che l’effetto utile di una simile deliberazione appare diretto ad integrare, al di là delle ridondanze evocative di principio, con norme sostanziali (la compromettibilità e la clemenza) la disciplina squisitamente processuale del Codice. Tutti i diritti sono riservati Raimondo CERAMI. Si può semplificare? A ben vedere la previsione di un simile strumento, e della sua natura vincolante rispetto alle Federazioni, ha dequotato la portata dei principi di giustizia sportiva, che in gran parte costituiscono una riedizione dei contenuti ricavabili dal Codice: infatti, i principi del processo sportivo sono i medesimi previsti dall’art. La ragione era piena per tre motivi estremamente fondati. n. 220/2003 (il rispetto dei principi dell’ordinamento giuridico sportivo, nonché la corretta organizzazione e gestione delle attività sportive, il rispetto del fair play, la decisa opposizione ad ogni forma di illecito sportivo, all’uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale, alla commercializzazione e alla corruzione), la terzietà, imparzialità e professionalità dei giudici che compongono gli organi di giustizia sportiva, la tenuta di un registro delle sanzioni disciplinari istituito presso il CONI (che non è norma di principio, ma di coordinamento), la individuazione dei principi del processo (ispirati latamente alla Costituzione e al diritto processuale penale,ma con una significativa puntualizzazione sulla rapidità dei processi, con espressa previsione della contrazione massima di tutti i termini processuali, e sulla efficacia dei rimedi giustiziali), l’istituzione di un Procuratore Federale con funzioni requirenti ed inquirenti, la previsione di provvedimenti di clemenza (grazia, amnistia e indulto), la previsione obbligatoria, negli Statuti e nei regolamenti federali, della clausola compromissoria, che consentiva di ricorrere all’arbitrato irrituale ai sensi del c.p.c., la cui inosservanza avrebbe comportato l’adozione di provvedimenti disciplinari adeguati alla gravità della violazione. Per l’attività locale, il doppio grado di giudizio è, per competenza, così suddiviso: Primo grado: Giudice Unico di Comitato e Commissione Giudicante di Comitato. Un organo, di livello nazionale, giudica sulla legittimità dei procedimenti ed è la Commissione Nazionale per la Giustizia Sportiva. III quater, 21.6.2013, n. 6258. gradi interni alla giustizia sportiva (art. “calciopoli”: vincolo di giustizia per le controversie su sanzioni connesse a regole tecniche ed esaurimento dei gradi di giustizia sportiva [t.a.r. 1 Ferrara, L., Giustizia sportiva, in Enc. 8); l’introduzione delle conseguenze sanzionatorie per lite temeraria (art. 5, l’accesso alla giustizia sportiva riprende le medesime disposizioni degli artt. Secondo grado: Commissione Giudicante Regionale. 17-18 pp. “pregiudiziale sportiva”, cioè che si può adire il giudice statale solo dopo «esauriti i gradi della giustizia sportiva» (i c.d. amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, non operando alcuna riserva a favore della giustizia sportiva, innanzi alla quale la pretesa risarcitoria nemmeno può essere fatta valere. Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del CONI o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia vincolo di giustizia, destinato a garantire l’effettività delle tutele all’interno del sistema ordinamentale delle federazioni sportive appartenenti al CONI. 10); l’obbligo di un difensore nei. sistema-giustiziale m. L’insieme degli aspetti normativi e organizzativi che assicurano il funzionamento e l’equilibrio della giustizia in una società. Il sistema delle norme sulla giurisdizione dell’art. 1. Ma la Juventus non si è mai costituita nei gradi di giustizia sportiva, quindi ci sarebbe difetto. dir. - Il termine costituzione viene ad assumere una pluralità di significati assai diversi tra loro, a seconda dei contesti storici, politici, sociali e culturali di riferimento. dir. h), d.lgs. VI, 8.2.2011, n. 831; 25.11.2008, n. 5782; TAR Lazio, Roma, sez. Essi sono distinti in giustizia tecnica (a garanzia del corretto svolgimento delle competizioni e del rispetto delle norme che regolano il gioco della disciplina praticata: le regole «emanate in questo ambito sono espressione dell’autonomia normativa interna delle Federazioni, non hanno rilevanza nell’ordinamento giuridico generale e le decisioni adottate in base ad esse sono collocate in un’area di non rilevanza o di indifferenza per l’ordinamento statale, senza che possano essere considerate come espressione di potestà pubbliche ed essere considerate alla stregua di decisioni amministrative»); giustizia disciplinare (volta all’accertamento e alla sanzione dei comportamenti violativi dei precetti dei regolamenti federali: anche per queste situazioni sussiste la medesima condizione di non rilevanza per l’ordinamento statale); giustizia economica (concernente le controversie di carattere patrimoniale tra associati e società sportive); ed una giustizia amministrativa (avente carattere residuale, comprendente i casi in cui è riconosciuto un rimedio impugnatorio interno nei confronti delle deliberazioni dell’organo amministrativo federale: precisa la Cassazione che indipendentemente dalla soppressione, nel testo della l. di conversione, di materie originariamente previste nel d.l. La Riforma della Giustizia Sportiva • DOPPIO BINARIO: GIUDICI SPORTIVI E TRIBUNALI FEDERALI. 28, cui corrisponde analoga possibilità di richiesta nella fase delle indagini preliminari, art. 139 - Procedimenti innanzi agli organi di giustizia sportiva ... giustizia sportiva adottano le proprie decisioni in conformità ai principi generali di diritto applicabili nell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale nonché a quelli Vincenzo Annibale LAROCCA Commissione di disciplina di prima istanza Presidente: Avv. risulta adatta alle esigenze del CSI l’odierna organizzazione della giustizia sportiva? Le decisioni sono motivate e pubbliche, e redatte in maniera chiara e sintetica (allo stesso principio debbono essere ispirati gli atti delle parti): quale norma di chiusura, la matrice ispiratoria del processo è rinvenuta nei principi e norme generali del processo civile, sia pure «nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva» (art. La competenza riguarda quindi le questioni disciplinari per fatti accaduti al di fuori dello svolgimento di gare, le questioni patrimoniali ed economiche (se non deferite, in base a norme dei singoli statuti, a collegi arbitrali) nonché, secondo un rito speciale di natura tipicamente impugnatoria (disciplinato dall’art. Una simile nozione di giustizia sportiva quale esclusivo fenomeno endoassociativo non è comunque generalmente condivisa: da un lato la rappresentazione in dottrina del fenomeno giustiziale sportivo appare segnata dalla necessità di tratteggiarne le differenze e le similitudini, in termini di principi e di morfologia della struttura del processo, rispetto alla giurisdizione statale, in una sorta di omeomorfismo processuale derivante dalla necessità di fornire adeguate garanzie coerenti con il sistema generale della tutela delle situazioni giuridiche soggettive1; dall’altro il problema centrale della giustizia sportiva è quello di definire i propri confini rispetto alla giustizia dell’ordinamento statale, sia con riferimento alle situazioni giuridiche soggettive meritevoli di tutela da parte dell’ordinamento generale (e quindi non confinabili nell’alveo domestico dell’ordinamento sportivo), sia con riferimento alla individuazione di ambiti materiali sui quali il rapporto tra la giustizia interna e la giurisdizione statale non è più declinabile in base alla pregiudizialità, e quindi reciproco condizionamento, ma alla sostanziale indifferenza della seconda rispetto alla prima. Inoltre il ricorso alla Camera non era visto come una vera e propria impugnazione,ma piuttosto come possibilità di rendere riparabile la violazione di norme dell’ordinamento sportivo compiuta nel procedimento interno alla Federazione11: e ciò con riguardo ai caratteri della procedura, quali la possibilità di adire la Camera solo dopo l’esperimento delle vie di ricorso endofederali, la possibilità di regolare amichevolmente il conflitto, l’equa soddisfazione che poteva essere accordata alla parte lesa in caso di riscontrata violazione, la definitività della decisione, la circostanza che il lodo della Camera era stato considerato alla stregua di un atto amministrativo a valenza provvedimentale adottato in forma arbitrale, e come tale soggetto allo scrutinio del giudice amministrativo in caso di situazioni rilevanti per l’ordinamento giuridico statale12. amm., 2014, 2, 161 ss. 2003, n. 220, convertito con modificazioni nella l. 17.10.2003, n. 280, che ha riconosciuto e favorito l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al CIO, rispetto all’ordinamento della Repubblica, «salvi i casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo»: sicché l’ambito proprio della giustizia interna connotato dal carattere dell’autonomia riguarda l’osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell’ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni «al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive», nonché «i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive».
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